IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo
17; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  in  particolare,
l'articolo 1, comma 359; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare,
l'articolo 24-bis; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  e  in  particolare,
l'articolo 4-bis; 
  Visto la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare,
l'articolo 1, commi 348, 350 e 351; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e  in  particolare,
l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n.
227; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  2011,
n. 48, relativo alla rideterminazione delle  competenze  territoriali
delle Commissioni mediche di verifica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  2011,
n. 48,  relativo  alla  riallocazione  delle  funzioni  svolte  dalle
soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2013,
n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2014,
n. 214, supplemento ordinario  n.  75,  recante  l'individuazione  ed
attribuzione degli uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in  data
3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017,  n.  185,
relativi alla  individuazione  delle  Ragionerie  territoriali  dello
Stato e dei relativi compiti; 
  Visto il richiamato articolo  4-bis  del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86 che prevede la  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della
medesima norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale  proposta,  ivi  compresa
quella   attinente   l'organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro dell'economia e delle  finanze,  coerente
con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'economia  e
delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i  contingenti
di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale  e  non
generale; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta'; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2019; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                     Dipartimenti del Ministero 
 
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   di   seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui  all'articolo  23
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti: 
  a) Dipartimento del tesoro; 
  b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  c) Dipartimento delle finanze; 
  d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e  dei
servizi. 
  2. Ciascun Dipartimento  e'  articolato  negli  uffici  di  livello
dirigenziale generale di cui al Capo  II.  Con  uno  o  piu'  decreti
ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  alla  individuazione   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e  ricerca  nel  numero
massimo di cinquecentottantotto. In  tale  numero  sono  comprese  le
posizioni dirigenziali  relative  agli  Uffici  di  Segreteria  delle
Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della  giustizia
tributaria,  nonche'  quelle  relative   agli   Uffici   di   diretta
collaborazione e all'Organismo indipendente di valutazione. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della citata
          legge n. 400 del 1988: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545
          recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n.  413»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni
          in materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei
          conti» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio
          1994, n. 10. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della  citata
          legge n. 20 del 1994: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis); 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e; 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni). 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  Presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - La legge 24 marzo 2001, n. 89 recante «Previsione  di
          equa  riparazione  in  caso  di  violazione   del   termine
          ragionevole del  processo  e  modifica  dell'art.  375  del
          codice di procedura civile» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78. 
              - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive   modificazioni    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              -  La  legge  24  dicembre   2007,   n.   244   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2008)»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 359 dell'art. 1
          della citata legge n. 244 del 2007: 
              «359. Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto
          dell'evasione e dell'elusione  fiscale  e  le  funzioni  di
          controllo, analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica,
          possono  essere  conferiti,   nell'ambito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  entro  il  30  giugno  2008
          (260), incarichi di livello dirigenziale generale a persone
          di particolare e comprovata  qualificazione  professionale,
          anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'art.
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni, e comunque per  un  numero  non
          superiore  a  quattro  unita'.  Ove  tale  facolta'   venga
          esercitata,   a   decorrere   dalla   data   dell'eventuale
          conferimento  di  ciascuno  degli  incarichi  previsti  dal
          presente  comma,  sono  soppressi  due  posti  di   livello
          dirigenziale  non  generale  effettivamente   coperti   per
          ciascun incarico conferito.». 
              - Il decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e
          successive modificazioni recante  «Attuazione  dell'art.  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
          S.O. 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  23008,  n.  133  e
          successive modificazioni recante «Disposizioni urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria» e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  e
          successive modificazioni recante «Attuazione della legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135
          recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
          luglio 2012, n. 156, S.O. 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125  recante  «Disciplina
          generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto  2014,  n.
          199. 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2016,   n.   237,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          2017, n. 15 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
          risparmio  nel  settore  creditizio»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2016, n. 299. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  24-bis  del
          citato decreto-legge  n.  237  del  2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15: 
              «Art.   24-bis   (Disposizioni   generali   concernenti
          l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).  -
          1. Le disposizioni del presente articolo  prevedono  misure
          ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni  assicurano
          l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle  azioni
          dei soggetti pubblici  e  privati  in  tema  di  educazione
          finanziaria, assicurativa  e  previdenziale  e  riconoscono
          l'importanza dell'educazione  finanziaria  quale  strumento
          per la tutela  del  consumatore  e  per  un  utilizzo  piu'
          consapevole  degli  strumenti  e  dei  servizi   finanziari
          offerti dal mercato. 
              2.    In     conformita'     con     la     definizione
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE), per educazione finanziaria,  assicurativa
          e previdenziale, ai fini del presente articolo, si  intende
          il processo attraverso il quale le  persone  migliorano  la
          loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
          e sviluppano le  competenze  necessarie  ad  acquisire  una
          maggiore consapevolezza dei  rischi  e  delle  opportunita'
          finanziarie. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
          con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca, adotta, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il programma per una "Strategia nazionale per  l'educazione
          finanziaria, assicurativa e  previdenziale".  La  Strategia
          nazionale si conforma ai seguenti principi: 
                a) organizzare in modo sistematico  il  coordinamento
          dei soggetti pubblici e, eventualmente su base  volontaria,
          dei soggetti privati gia' attivi nella materia,  ovvero  di
          quelli che saranno attivati dal programma,  garantendo  che
          gli interventi siano continui  nel  tempo,  promuovendo  lo
          scambio di informazioni tra  i  soggetti  e  la  diffusione
          delle relative esperienze, competenze e buone  pratiche,  e
          definendo le modalita' con cui le iniziative di  educazione
          finanziaria, assicurativa e previdenziale  possano  entrare
          in sinergia e  collegarsi  con  le  attivita'  proprie  del
          sistema nazionale dell'istruzione; 
                b) definire le  politiche  nazionali  in  materia  di
          comunicazione e  di  diffusione  di  informazioni  volte  a
          promuovere   l'educazione   finanziaria,   assicurativa   e
          previdenziale; 
                c) prevedere la possibilita' di stipulare convenzioni
          atte a promuovere interventi di formazione con associazioni
          rappresentative    di    categorie    produttive,    ordini
          professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni
          senza  fini  di  lucro  e   universita',   anche   con   la
          partecipazione degli enti territoriali. 
              4. Lo schema  del  programma  di  cui  al  comma  3  e'
          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi  entro  il  termine  di
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente lo schema del  programma  alle  Camere
          con le sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro  trenta  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
          puo' comunque essere adottato. 
              5. Il Governo trasmette annualmente alle  Camere  entro
          il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione  della
          Strategia   nazionale   per    l'educazione    finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. La relazione  puo'  contenere
          le eventuali proposte di modifica e  di  aggiornamento  del
          programma di cui al comma 3, da adottare  con  le  medesime
          procedure previste al comma 4. 
              6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al
          comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  istituisce   il   Comitato   per   la
          programmazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'   di
          educazione finanziaria, con  il  compito  di  promuovere  e
          programmare iniziative di sensibilizzazione  ed  educazione
          finanziaria. 
              7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6  non
          devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. 
              8.  Il  Comitato,  composto  da   undici   membri,   e'
          presieduto  da  un   direttore,   nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  scelto
          fra personalita' con comprovate  competenze  ed  esperienza
          nel settore. I  membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi
          scelti  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed
          esperienza nel settore, sono designati:  uno  dal  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   uno   dal   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal
          Ministro dello sviluppo economico,  uno  dal  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
          uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  uno  dall'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione  di  vigilanza
          sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
          consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
          e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I
          membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica
          tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
              9. Il Comitato opera  attraverso  riunioni  periodiche,
          prevedendo, ove necessario, la  costituzione  di  specifici
          gruppi di ricerca  cui  possono  partecipare  accademici  e
          esperti nella materia. La partecipazione  al  Comitato  non
          da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o  gettone  di
          presenza. 
              10. Il Comitato ha il compito di individuare  obiettivi
          misurabili,  programmi  e  azioni  da  porre   in   essere,
          valorizzando le esperienze, le competenze e  le  iniziative
          maturate dai soggetti attivi  sul  territorio  nazionale  e
          favorendo la  collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici  e
          privati. 
              11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del  Comitato,
          nel  limite  di  un  milione  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2017,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.». 
              - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65  recante
          «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132. 
              - Il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'» e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          luglio 2018, n. 160. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  4-bis  del
          citato  decreto-legge  n.  86  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97: 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145  recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 348, 350 e  351
          dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              «348. Al fine di sostenere le attivita' in  materia  di
          programmazione  degli  investimenti  pubblici,  nonche'  in
          materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza
          economico-finanziaria dei provvedimenti normativi  e  della
          relativa verifica della quantificazione degli oneri e della
          loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
          finanza  pubblica,  la  dotazione  organica  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  incrementata  di  venti
          posti di funzione dirigenziale di livello non generale  per
          il  conferimento  di  incarichi  di  consulenza,  studio  e
          ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
          la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.». 
              «350. Ai fini della razionalizzazione  organizzativa  e
          amministrativa   delle   articolazioni   territoriali   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, si  provvede  alla
          revisione   degli    assetti    organizzativi    periferici
          attraverso: 
                a) la realizzazione di presidi unitari  orientati  al
          Governo  coordinato   dei   servizi   erogati   in   ambito
          territoriale dalle articolazioni periferiche del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli  uffici  di
          segreteria degli organi della giurisdizione  tributaria  di
          cui all'art. 31 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 545, ferme restando  le  funzioni  di  collaborazione  e
          supporto  nell'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale
          delle commissioni tributarie.  Tali  presidi  costituiscono
          uffici dirigenziali non generali e dipendono  organicamente
          e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato; 
                b) la realizzazione di  poli  logistici  territoriali
          unitari, anche mediante condivisione delle sedi con  uffici
          di altre amministrazioni statali e, in particolare, con  le
          altre          articolazioni           dell'amministrazione
          economico-finanziaria; 
                c) l'unificazione e la rideterminazione degli  uffici
          dirigenziali   non   generali   presso   le   articolazioni
          periferiche,   apportando   una   riduzione   del    numero
          complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5  per
          cento. Il contingente di personale addetto agli  uffici  di
          segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato
          nell'ambito della dotazione  organica  unitaria  e  la  sua
          consistenza e le variazioni  sono  determinate  secondo  le
          modalita' previste  dall'art.  32,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.». 
              «351. Con provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'art.
          4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  97,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli
          interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine
          di assicurare una maggiore  funzionalita'  e  flessibilita'
          operativa degli uffici centrali e  periferici,  nonche'  di
          garantire  l'uniformita'  del  trattamento  economico   del
          personale in servizio.». 
              - Il decreto-legge 25 marzo 2019,  n.  22,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  2019,  n.  41
          recante   «Misure   urgenti   per   assicurare   sicurezza,
          stabilita' finanziaria e integrita'  dei  mercati,  nonche'
          tutela della salute  e  della  liberta'  di  soggiorno  dei
          cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso  di
          recesso di quest'ultimo dall'Unione europea» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1-bis  e  1-ter
          dell'art. 19 del  citato  decreto-legge  n.  22  del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2019,
          n. 41: 
              «Art. 19 (Supporto all'attivita' internazionale). -  1.
          (Omissis). 
              1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di  cui
          al comma 1 del presente articolo, la lettera c)  del  comma
          350 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  si
          interpreta  nel  senso  che   la   riduzione   del   numero
          complessivo  degli  uffici  del   Ministero   e'   riferita
          esclusivamente   agli   uffici   dirigenziali   presso   le
          articolazioni periferiche. 
              1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti
          a dare attuazione al citato comma  350  dell'art.  1  della
          legge  n.  145  del  2018,  e'  comunque  assicurata,   con
          decorrenza  dal  1°   gennaio   2019,   l'uniformita'   del
          trattamento economico del personale in servizio  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze.  A  tal  fine,  il
          relativo provvedimento  e'  adottato  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  luglio
          2003, n. 227 recante «Regolamento per  la  riorganizzazione
          degli  Uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27  febbraio  2013,   n.   67   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
          a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23  del  citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.». 
              - Il testo del comma 4-bis dell'art.  17  della  citata
          legge  n.  400  del  1988  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.